Normative nel settore agroalimentare: la nuova causa estintiva delle contravvenzioni igienico-sanitarie

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. Riforma Cartabia) ha inciso in modo significativo anche nel settore agroalimentare, attraverso la previsione, a determinate condizioni, di una nuova causa estintiva delle contravvenzioni igienico-sanitarie di cui all’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, attraverso l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore (autorità di vigilanza ovvero organi di polizia giudiziaria).

Le norme incriminatrici interessante dalla novella legislativa sono notoriamente quelle di più frequente applicazione nella prassi, in quanto storicamente tese a contrastare le condotte di impiego, vendita, somministrazione o introduzione di sostanze alimentari contaminate, in stato di degrado o di cattiva conservazione o, comunque, non conformi alle disposizioni di legge.

Il meccanismo estintivo è esteso anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda), mentre non opera nei casi in cui la contravvenzione concorre con un delitto e risulta applicabile alle contravvenzioni in cui il danno o il pericolo alle stesse riconnesso è suscettibile di eliminazione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

Si tratta di un sistema deflattivo che ricalca le positive esperienze maturate in altri ambiti, ed in particolare in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 758 del 1994) ed in materia ambientale (art. 318-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006).

Tale sistema sembra tuttavia destinato ad incontrare non poche difficoltà applicative in ambito alimentare, derivanti dal fatto che le fattispecie incriminatrici di cui all’art. 5 della L. n. 283 del 1962 sono tendenzialmente ricostruite come reati di reato di pericolo astratto, il che renderà disagevole definire di volta in volta il danno o pericolo in concreto suscettibile di essere eliminato per il tramite di condotte ripristinatorie o risarcitorie.

Senza voler entrare in questa sede nel dettaglio degli aspetti procedurali, ci si limita qui a segnalare che l’art. 12-quater stabilisce che l’organo accertatore, entro trenta giorni dal termine di adempimento, debba verificare la corretta attuazione delle prescrizioni e l’eliminazione della violazione. In caso di esito positivo della verifica, il contravventore viene ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro trenta giorni, di una somma pari al sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, al fine di conseguire in tal modo l’estinzione del reato.

Si tratterà poi di comprendere se ed in quale misura il nuovo meccanismo deflattivo sia destinato ad interferire con le procedure di autocontrollo e con i sistemi HACCP, atteso che l’ottemperanza alla prescrizione potrà indurre modifiche necessitate alle relative procedure interne.

Analogamente, ancorchè le contravvenzioni igienico-sanitarie di cui all’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 non costituiscano reati-presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001, è ben possibile che il fenomeno appena descritto possa riguardare anche protocolli della Parte Speciale del Modello Organizzativo dedicata alla fattispecie di cui all’art. 25 bis 1 del Decreto, con particolare riferimento ai reati-presupposto di cui agli artt. 515 (Frode nell’esercizio del commercio) e 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), la cui realizzazione in ambito agroalimentare è spesso collegata alla violazione delle norme contravvenzionali di cui trattasi.

Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma
Andrea Cianci - LegalAssociati Torino

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