Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Sentenza Trib. Cagliari sez. spec. per le imprese del 19.01.2022

Lo scorso 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (già emanato con riferimento al novellato art. 2086 c.c. ed al D. Lgs. n. 14/2019).  

Con il nuovo Codice si impone all'imprenditore un approccio preventivo alla gestione della crisi d'impresa.

Di assoluto interesse è la necessità di configurare, o di rivedere in toto, adeguati assetti organizzativi (amministrativi, contabili, gestionali e strategici) per rilevare tempestivamente la crisi e verificare sia la sostenibilità del debito che le prospettive di continuità aziendale, almeno nell’arco di tempo dei dodici mesi successivi. 

Il legislatore ha, infatti, previsto un apposito obbligo in tema di "adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa" consistenti nell’obbligo di adottare specifiche e tempestive misure per l'identificazione e la soluzione di, anche momentanee, difficoltà economico-finanziarie.

Centrali sono le misure di programmazione che l'impresa è così chiamata ad incrementare nel suo Sistema di controllo interno in modo da renderle idonee a captare, non appena possibile, le difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali prima che degenerino in vera e propria insolvenza. 

Interessanti i primi riscontri della giurisprudenza di merito: esemplificativa al riguardo si delinea la recente decisione del Tribunale di Cagliari ove sono state infatti evidenziate, con una puntuale analisi, le carenze organizzative e gestionali dell’impresa coinvolta attraverso la classificazione di elementi che misurerebbero la non idoneità degli adeguati assetti della Società. 

Ciò comporta come conseguenza diretta la responsabilità dell’amministratore per l’assenza o la carenza della predisposizione di un adeguato Sistema di controllo interno cui si affianca quella per l’inosservanza dell’art. 2086 c.c. 

Pesa pertanto, e merita attenta valutazione, il pericolo che grava sull’imprenditore di una vera e propria “responsabilità risarcitoria” per l’inadeguata implementazione degli assetti organizzativi indipendentemente e prima del manifestarsi di una crisi.

Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma

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