Nei giorni scorsi l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le risultanze della indagine svolta, su base volontaria e anonima presso enti pubblici e aziende, in particolare circa le modalità di attivazione del previsto canale interno per le segnalazioni. Tali risultanze verranno utilizzate per l’emanazione dell’aggiornamento delle Linee Guida a suo tempo approvate, avendo la disposizione in questione dato adito a dubbi e interpretazioni controverse.
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Interessantissima e innovativa l’ordinanza del 7.02.2024 del Tribunale di Perugia ove viene, in contrasto con l’incidenter tantum contenuto nella sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte (sent. n. 14840/23), ritenuto ammissibile l’istituto della messa alla prova anche nei confronti dell’ente e non soltanto delle persone fisiche coinvolte in un procedimento 231.
La proposta di legge n. 806 dello scorso 19 luglio in tema di “modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali” ha previsto l’introduzione di seguito all’art. 254-bis c.p.p. dell’art. 254-ter c.p.p. rubricato “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali”.