Privacy e controlli del datore di lavoro. Nota a Cass. 22 settembre 2021 n. 25732

Sulla vexata quaestio dei controlli sull’utilizzo degli strumenti aziendali (nel caso in esame pc) da parte del lavoratore è tornata a pronunciarsi la Cassazione con la sentenza in epigrafe chiarendo, dopo un interessante excursus sulla normativa e giurisprudenza europea, la portata dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (dopo la modifica intervenuta con il Job Acts) e i limiti dei controlli che devono rispettare la privacy del lavoratore.

In estrema sintesi la Suprema Corte riconosce la possibilità dei controlli cd. difensivi e la loro legittimità soltanto in presenza di idonea informativa al lavoratore sulle modalità lecite di utilizzazione dei dispositivi concessi in uso dal datore e quindi veri e propri strumenti di lavoro a tutti gli effetti e soltanto se eseguiti ex post ovvero a seguito (e non a prescindere) di legittimo sospetto di commissione di illecito da parte del lavoratore.

In realtà appare già sufficientemente chiara al riguardo la disposizione dell’art. 4 citato che, per gli eventuali controlli della prestazione lavorativa resa attraverso gli strumenti aziendali, richiede la presenza di corretta e completa informativa e il rispetto delle prescrizioni in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/03 e ora GDPR).

Per una esatta corrispondenza dell’attività aziendale alle soprarichiamate norme e onde evitare pesanti sanzioni è, pertanto, opportuno predisporre non soltanto adeguata quanto comprensibile informativa per il lavoratore ma anche una altrettanto adeguata lettera di incarico con l’individuazione del perimetro dell’attività consentita al lavoratore e un documento di policy privacy, riepilogativo di tutte le disposizioni aziendali concernenti i principi regolatori in ordine al corretto e consentito utilizzo degli strumenti in dotazione al lavoratore. 

 

Per comodità si riporta di seguito il testo dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori:

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma

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