Nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale: le modifiche al codice penale e al d.lgs. 231/2001

In data 22 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 68) la legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto ‘Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale’.

Si tratta di un intervento normativo che si propone l’obiettivo di rafforzare gli strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela del patrimonio culturale, con particolare riguardo ai beni mobili, evidentemente più esposti al rischio di divenire oggetto di condotte illecite, attesa la loro natura. 

Tale intento è perseguito dal legislatore attraverso due principali direttrici: da un lato, mediante l’introduzione di nuove fattispecie di reato, con l’inasprimento della risposta sanzionatoria e l’ampliamento dell’ambito di applicazione della confisca; dall’altro, attraverso l’inclusione di alcuni delitti contro il patrimonio culturale nell’ambito dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, come tali idonei dunque a determinare l’insorgenza di una responsabilità anche a carico della persona giuridica. 

Quanto al primo profilo, la legge interviene apportando modifiche al codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice di cui all’art. 3 bis c.p., mediante l’introduzione di un nuovo Titolo VIII-bis, dedicato per l’appunto ai delitti contro il patrimonio culturale, nel quale vengono inserite, oltre alle fattispecie incriminatrici di nuova introduzione, anche quelle già contemplate dal Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, come modificate dall’intervento di riforma. 

Sul versante della responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, viene esteso l’elenco dei reati c.d. presupposto, mediante l’introduzione di due nuovi articoli.

L’articolo 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, prevede, rispettivamente, in relazione:

- all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

- all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

- all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Inoltre, in caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione nei confronti dell’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L’ articolo 25-duodevicies, invece, in tema di “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, dispone per delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies), l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Infine, nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, è stabilita la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

L’introduzione di tali nuove figure di reati consiglia ovviamente, anche a solo titolo precauzionale attesa la loro estraneità di massima alla attività imprenditoriale, l’aggiornamento del risk-assessment al fine di dimostrare l’attenta e accurata tenuta e attuazione del Modello 231 adottato in ambito aziendale, impregiudicata la necessità – nelle realtà più direttamente coinvolte, per il tipo di attività esercitata, dalla novella – di adeguare i propri assetti organizzativi in prospettiva prevenzionale.

Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma
Andrea Cianci - LegalAssociati Torino
Andrea Moretti - LegalAssociati Torino

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