Il TAR Umbria si pronuncia sulle emissioni odorigene

Con sentenza n. 262 del 4 maggio 2022, il TAR Umbria si è espresso sulla tematica delle emissioni odorigene, che oggi trova espressa regolamentazione nell’art. 272-bis del D. Lgs. n- 152/2006, introdotto dall’art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 183/2017.

Prima di analizzare i fatti di causa e il dispositivo della pronuncia, si riporta di seguito il testo della norma: 

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti”.

La vicenda ha avuto origine da un ricorso proposto da una società specializzata nella fusione di materiale ferrosi contro a una ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di Assisi, con cui è stato imposto alla prima l’abbattimento delle emissioni odorigene provenienti dalla propria fonderia.

Tale ordinanza era stata adottata a seguito di alcune segnalazioni effettuate da cittadini residenti nelle zone circostanti, con cui i medesimi segnalavano di avvertire sgradevoli odori di combustione metallica provenienti dalla società.

È stata interessata dal Sindaco l’Azienda USL Umbria 1, che, sulla scorta di specifici parametri evincibili da un rapporto tecnico stilato dall’ARPA (rapporto tecnico Settembre 2020 – Maggio 2021, dal titolo “Rilevamento qualità dell’aria in Località Santa Maria degli Angeli-Assisi”), ha effettuato presso la fonderia un sopralluogo, appurando l’effettiva percezione dei lamentati odori. 

Sulla scorta della rilevazione della AUSL, il Sindaco ha adottato l’ordinanza gravata dal ricorso nei confronti della menzionata società, imponendo alla stessa, da una parte, di rimuovere alla fonte le emissioni odorigene prodotte o di implementare dei sistemi di abbattimento o di aspirazione delle medesime, qualora la rimozione alla fonte si fosse rivelata tecnicamente impraticabile; dall’altra, l’adozione di un sistema di monitoraggio esterno di tali sostanze.

La società ricorrente ha fatto valere, innanzitutto, la carenza dei presupposti previsti dalla legge per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente gravata dal ricorso – consistenti nella presenza di un pericolo per la salute, per l’incolumità pubblica, ovvero per l’ambiente; in secondo luogo, l’inadeguatezza dei tempi e del costo previsti per effettuare gli interventi riparatori prescritti dall’ordinanza; infine, la carenza di una adeguata istruttoria, nonché, di conseguenza, di una congrua motivazione. Infatti, il Sindaco di Assisi si è limitato a rilevare l’avvenuto superamento delle soglie olfattive evincibili dal documento redatto dall’ARPA.

Per suffragare tale ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha sottolineato l’inesistenza di alcuna legge o titolo autorizzativo indicante delle soglie olfattive che possano fungere da valido parametro ai fini dell’adozione di un simile provvedimento restrittivo.

Il TAR Umbria ha ritenuto fondate le ragioni addotte dalla ricorrente, disponendo l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata. In particolare, il collegio giudicante ha rilevato l’assenza dei citati presupposti per l’esercizio dei poteri extra ordinem, previsti dagli articoli 50 e 54 dal D. Lgs. 267/2000, nonché l’assenza di limiti di emissione, metodi o parametri da rispettare legislativamente sanciti. 

L’unica disposizione che secondo il giudice amministrativo assume una certa rilevanza ai fini della decisione è contenuta nel già citato articolo 272-bis del D. Lgs. 152/2006.

Federico Votta - LegalAssociati Milano

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